Sei pronto per il grande passo: vuoi costituire una società e realizzare il tuo sogno di business. A questo punto di sei posto la domanda: “quale forma giuridica dovrei utilizzare per la mia azienda?”. La società a responsabilità limitata sembra rispondere alle tue esigenze, ma hai dei dubbi sulle differenze tra srl e srls. La versione semplificata presenta qualche semplificazione per l’imprenditore. Facciamo qui luce sulle differenze tra srl e srls.
Nel diritto commerciale italiano la forma giuridica s.r.l., società a responsabili limitata, è una tipologia di società di capitali introdotta nel Codice civile nel 1942. L’obiettivo era introdurre una struttura societaria intermedia tra la società di persone e quella per azioni. Con il tempo si capì che la normativa presentava diverse lacune, motivo per cui nel 2003 fu oggetto di una profonda modifica apportata dalla riforma del diritto societario. Solo così si raggiunse l’obiettivo di un modello ibrido tra S.p.A. e società per azioni. Con questa struttura societaria vengono scoraggiate le imprese individuali e le società di persone (src e sas) in favore un modello a responsabilità limitata che offre un’autonomia patrimoniale perfetta. Con ciò si intende che, i soci non sono tenuti a pagare le insolvenze dell’azienda con i propri beni personali e non vengono quindi trascinati nel fallimento della società.
La forma giuridica S.r.l.s. è stata introdotta nel 2012 ed è disciplinata dall’art. 2463 del Codice civile. La Srls è stata pensata soprattutto per i giovani che intendono avvicinarsi all’attività imprenditoriale. Si tratta di società facili e veloci da costituire, con una forma standard dettata dalla legge non modificabile, senza alcuni costi di bollo, segreteria e notaio. Nel 2017 quasi metà delle Srl registrate erano Srl semplificate (Fonte: IlSole24). Le Srls vengono scelte per avviare piccole attività familiari con una media di tre dipendenti.
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Dunque perché scegliere la forma giuridica a responsabilità limitata? Per entrambe le forme giuridiche srl nella versione ordinaria e semplificata sussistono dei vantaggi che possiamo riassumere in questi tre punti
Prima di addentrarci nelle differenze bisogna sottolineare che srl e srls non sono due tipologie di aziende diverse. La semplificata è un sottotipo della srl ordinaria. Per questo motivo ad esempio il passaggio da semplificata a ordinaria potrà essere effettuato quando necessario senza troppi problemi. Nonostante le due società siano molto simili tra loro, esistono delle differenze che rendono più o meno vantaggioso, a seconda delle proprie esigenze, l’una o l’altra soluzione. Possiamo delineare essenzialmente tre differenze tra srl e srls per quanto riguarda costi, amministrazione e nello statuto della società.
Una differenza tra srl e srls è da segnalare fin dalla sua costituzione. La srls, detta anche srl a 1€, garantisce un risparmio nei costi iniziali di costituzione. In questa forma giuridica non sono previsti oneri notarili, bolli e costi di segreteria, ma solo le imposte di bollo e i diritti alle Camere di Commercio. Con una cifra tra le 300-600€ è così possibile costituire una srls. Per le srl, bisognerà prevedere intorno alle 1.300-1.500 €. Il giorno della fondazione inoltre bisognerà versare almeno il 25% del capitale sociale pari a un totale di 10.000 €. In caso di socio unico, il titolare della srl dovrà versare l’intera somma. Il capitale minimo per le srls invece è di 1 €.
Le srls prevedono solo due tipi di amministrazione: amministratore unico o consiglio di amministrazione. Qui i soci possono essere esclusivamente persone fisiche. In presenza di più soci in una srls si dovrà scegliere il soggetto che rappresenterà legalmente l’azienda. Nella srl invece sono previsti diversi amministratori con gli stessi “poteri”. Nella forma societaria ordinaria ci sono molte più diversificazioni in tema di amministrazione e i soci possono essere anche persone giuridiche.
Lo statuto è il documento che regola il funzionamento della società. Nella srl ordinaria è prevista la possibilità di modificare lo statuto in base alle esigenze dei singoli soci fondatori. Naturalmente tenendo sempre conto delle leggi vigenti. Questa possibilità invece non è prevista nelle srls, in cui lo statuto deve essere conforme a un modello ministeriale, senza flessibilità nella modifica dei rapporti con i soci.
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La srls è particolarmente economica in fase di costituzione, non può avere un capitale superiore 9.999,99 euro e, trattandosi di un modello prefissato per legge, le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate e non permettono deroghe per i soci. Costituire una srl prevede una maggiore ma offre una maggiore flessibilità per ciò che concerne amministrazione e statuto. Non ci sono differenze invece per quanto riguarda gli obblighi contabili e costi annuali di gestione e mantenimento della società.
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